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C.I.P. LATINA
Publicato da ADMIN su 3/6/2007 (1330 Letto)
contratto integrativo provinciale
SEGRETERIE PROVINCIALI
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
PER I DIPENDENTI DELLA VIGILANZA PRIVATA
DELLA PROVINCIA DI LATINA


ART. 1
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il
rapporto di lavoro per tutto il territorio della Provincia di Latina tra gli istituti di
Vigilanza ed il relativo personale dipendente.
ART. 2
Il presente contratto, che per tutto il periodo della validità deve essere considerato
un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di
tutti i precedenti contratti integrativi, accordi ed usi e consuetudini anche locali, fatte
salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge, accordi integrativi aziendali e
provinciali.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia.

ART. 3 Lavoro straordinario
Gli istituti si impegnano a distribuire equamente le ore di straordinario fra i
lavoratori che intendono effettuarne. Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL,
e dall'artocolo 8 del presente C.I.P.
Le ore di straordinario saranno esibite in visione ad ogni richiesta delle OO.SS.
territoriali, o dalle RSA/RSU.
Le parti, in considerazione di quanto previsto dal Cap. 6° del vigente CCNL in
materia di Banca delle ore, stabiliscono:
• ogni 6 mesi, il lavoratore comunicherà all'Istituto le modalità di fruizione dei
riposi o del pagamento delle ore accantonate;
• qualora il lavoratore opti per il recupero, avrà diritto ad una maggiorazione del 5%
delle quote orarie della normale retribuzione come da CCNL;
• la procedura della richiesta di fruizione della banca delle ore dovrà essere in forma
scritta, con le modalità previste dal CCNL;
• qualora il lavoratore opti per il pagamento, questo avverrà nel mese successivo a
quello della prestazione, applicando una maggiorazione del 30% così come
previsto dal CCNL.
ART. 4 Diritti di informazione
Le singole aziende forniranno su richiesta delle OO.SS. Territoriali di
competenza informazioni in ordine a:
a) turni di lavoro;
b) prestazioni straordinarie;
c) banca delle ore;
d) politica degli organici: Mercato del Lavoro, CFL e Apprendistato;
e) nuove tecnologie.
ART. 5 Professionalita', Sicurezza, Formazione.
Le parti ritengono opportuno costituire una Commissione Paritetica Provinciale,
che intervenga nei settori della professionalità e della sicurezza strettamente tra loro
connessi.
A tal fine, entro 30 gg. Dalla stipula del CIP, verrà insediata la Commissione
Provinciale sulla Professionalità e Formazione nel settore della Vigilanza Privata
formata da:
- rappresentanti delle OO.SS. firmatarie dell'accordo;
- rappresentanti delle Aziende;
- tecnici del settore scelti in accordo tra le parti, privilegiando funzionari di
questure/prefetture.
La Commissione dovrà esprimere pareri sui seguenti punti:
a) analisi dei problemi della sicurezza specifici del settore con ricerca di strumenti e
di programmazione dei servizi atti a garantire la sicurezza nello svolgimento del
lavoro e nelle modalità di utilizzo della G.P.G. in relazione ai mutamenti sociali e
legislativi, alle notevoli variazioni del mercato, all'introduzione di tecnologie ed
ai mezzi impiegati.
b) La Commissione inoltre, nel rispetto di quanto definito in sede Nazionale
relativamente all'inquadramento professionale, si impegnerà a fornire adeguate
informazioni ed indicazioni alla medesima Commissione Nazionale, al fine di
contribuire all'elaborazione di uno studio analitico in materia.
c) La commissione dovrà stendere un programma di corso formativo, utilizzando i
dati emersi nel corso dei lavori per poi, in applicazione di quanto previsto dal
vigente CCNL, propone un vero e proprio Corso di formazione che tenga conto
delle reali esigenze degli operatori del settore (Istituti e G.P.G.), nell'ottica di un
miglioramento qualitativo e professionale.
d) Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di CFL ed apprendistato,
per i quali l'Azienda fornirà informazioni come previsto dall'art. 4, i lavoratori
nuovi assunti che non abbiano una specifica esperienza nel settore, dovranno
essere accompagnati ed addestrati per un periodo di gg. 30 e comunque
attentamente seguite per un ulteriore periodo, cioè fino al termine del prescritto
periodo di prova.

ART. 6 Organizzazione del lavoro
Le parti convengono di incontrarsi in sede aziendale per armonizzare
l'organizzazione del lavoro e le modalità di impiego delle G.P.G. sulla base delle
prevalenti esperienze presenti sul territorio provinciale, tenendo conto delle mutate
situazioni di mercato e delle esigenze tecniche di servizio.
Le parti comunque stabiliscono di salvaguardare in particolare i seguenti punti:
a) INTEGRITA' PSICO FISICA: al fine di tutelare l'integrità psico fisica del
lavoratore e di garantire una maggiore efficienza nei servizi, e nel rispetto delle
norme vigenti, i turni di lavoro saranno comunicati sui posti di lavoro/servizi
interessati.
b) RISTRUTTURAZIONE ZONE: le direzioni aziendali dichiarano la propria
disponibilità a realizzare un miglioramento nell'organizzazione dei servizi di
pattugliamento. A tal fine gli Istituti si impegnano ad organizzare e strutturare
tecnicamente i servizi tenendo conto:
o delle esigenze dell'utenza;
o dei tempi di esecuzione;
o dell'intensità locale di rischio, così da salvaguardare l'integrità fisica dei
dipendenti;
o delle mutate situazioni di mercato;
o del sempre maggiore impiego di tecnologie;
c) APPOGGIO PER ALLARMI: nella eventualità di segnalazione di allarme, il
vigile componente la pattuglia che interviene, potrà attendere l'arrivo
dell'appoggio da parte di un collega o di un sottufficiale con il quale effettuare il
controllo.
In tal senso verranno fatti incontri a livello aziendale, su richiesta delle OO.SS.
firmatarie.
ART. 7 Garanzie occupazionali – Cambi appalto
In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 del vigente CCNL, che demanda la
gestione della procedura a modalità definite a livello locale, le parti stabiliscono quanto
segue:
l'Istituto uscente con massima tempestività e comunque prima dell'evento, darà
formale notizia di cessazione appalto alle OO.SS., fornendo contestualmente tutte le
informazioni utili in relazione agli organici ed ai turni.
Per quanto sopra, gli Istituti uscenti si impegnano a ricollocare le G.P.G. oggetto del
cambio appalto al proprio interno.
Nel caso in cui lo stesso cambio appalto producesse esubero, saranno effettuati
incontri sia con l'Istituto uscente che con quello subentrante inerenti il mantenimento
occupazionale anche attraverso il ricorso agli Enti preposti fornendo contestualmente
tutte le informazioni utili in relazione ai turni e agli organici.
ART. 8 Orario di lavoro
Le parti prendono atto che, l'orario di lavoro giornaliero non potrà eccedere le 8 ore,
a tutela della professionalità e della sicurezza personale della G.P.G., per offrire quindi
un miglior servizio all'utenza. Fanno eccezione quei servizi dove è previsto un turno di
9 ore, richiesto dal cliente stesso e che non crea difficoltà al lavoratore.
Fatto salvo, altresì, i casi di eccezionale urgenza e comprovata motivazione, le aziende
provvederanno alla sostituzione del lavoratore in tempi celeri, comunque entro la 2¦ oradi straordinario (la 9¦ ora di servizio).
Le parti convengono nella necessità , di norma, di utilizzare il personale con turni ed
orari continuativi.
ART. 9 Regolamenti e dotazioni
Le aziende si impegnano ad emanare per iscritto a tutti i lavoratori:
- le caratteristiche del servizio cui sono destinati;
- le competenze tecniche;
- i limiti di intervento;
in conformità alle norme contrattuali e di legge vigenti.
Gli istituti intensificheranno gli addestramenti al tiro e la conoscenza delle armi
in dotazione, per garantire la massima sicurezza e professionalità alla G.P.G. in servizio.
Tali iniziative verranno concordate tra le parti, anche in virtù di quanto elaborato
dalla prevista Commissione paritetica.
Comunque si prevede sin da ora che i lavoratori si eserciteranno all'uso dell'arma
c/o il poligono di tiro a segno, con spesa a carico degli Istituti, come previsto dalla legge
e/o dagli accordi interassociativi.
Sarà cura della Commissione Paritetica contattare i Poligoni di tiro, onde favorire
la massima funzionalità e garantire la compatibilità degli addestramenti con gli orari di
lavoro e le esigenze dei lavoratori.
Per ogni esercitazione verrà stabilito, in seno alla Commissione, un pacchetto di
ore retribuito dall'Azienda, nonché n. 50 colpi sempre a carico aziendale.

ART. 10 Ferie
Fermo restando le esigenze di servizio, le ferie verranno godute in misura di
almeno 13 gg. lavorativi nel periodo estivo (15 giugno / 30 settembre), a rotazione.
Le aziende si impegnano a predisporre e ad esporre il piano ferie entro il 30
aprile di ogni anno.
Le ferie residue verranno godute nel restante periodo dell'anno.
Le richieste ferie saranno compilate a cura dei lavoratori in triplice copia:
1 – per la Direzione
2 – per l'ufficio di appartenenza
3 – per il lavoratore.
Idem per quanto riguarda i permessi compensativi. L'azienda comunicherà la
risposta negativa e/o positiva in forma scritta al lavoratore, con accettabile anticipo.
ART. 11 Festivita'
Al personale del ruolo tecnico operativo, che è tenuto di norma a prestare
servizio nei giorni di festività elencati dal CCNL, spetterà , oltre al pagamento della
normale retribuzione mensile, il pagamento di una giornata maggiorata, come
previsto dal CCNL.
Quando la festività coincide con il riposo settimanale derivante dal sistema
5+1, 6+2, 3+1, al lavoratore interessato spetterà una giornata retribuita in aggiunta
alla retribuzione mensile come festività non goduta.
Al lavoratore che per qualsiasi giustificato motivo non presti servizio nelle
suddette festività , non sarà effettuata alcuna decurtazione sulla normale paga né sui
permessi retribuiti, previsti dal CCNL.

ART. 12 Permessi
Fermo restando a quanto previsto dalla legge vigente in materia di congedi
parentali, si conviene:
- in occasione della nascita di un figlio gli Istituti concederanno n. 2 gg. di
permesso retribuito.
- gli Istituti corrisponderanno un giorno di permesso retribuito, qualora la GPG,
debba recarsi presso l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine, per testimonianze
e rilascio dichiarazioni inerenti motivi di servizio.
- Tale concessione non sarà valida per processi e/o testimonianze private,
- I lavoratori avranno cura di produrre la giusta documentazione a supporto
dell'utilizzo del permesso relativo al comma precedente.

ART. 13 Missioni e trasferte
Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il
settore, dovranno impiegare il personale in località prossime ai luoghi di abituale
dimora.
Per giustificate necessità di carattere transitorio, il lavoratore potrà essere inviato
in servizio temporaneo in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
Il lavoratore inviato in servizio temporaneo fino a 5 Km. dalla Casermetta o sede
o comando dell'Istituto, sempreché il lavoratore non debba essere favorito
dall'avvicinamento alla propria dimora, l'istituto provvederà a dotare la GPG di un
idoneo mezzo di trasporto per il raggiungimento del temporaneo posto di lavoro.
Nel caso in cui i lavoratori siano temporaneamente comandati a prestare servizio
in una località diversa da quella abituale oltre i 5 Km. e per lo spostamento debbano
usare un mezzo di locomozione di loro proprietà , previo autorizzazione da parte
dell'Istituto, essi avranno diritto ad un rimborso spese pari alle misure indicate nelle
tabelle pubblicate dall'ACI e riferita ad una percorrenza media annua di 25.000 Km.,
fino ad una cilindrata massima di 1300 CC per il maggior percorso effettuato. Il valore
del rimborso verrà aggiornato trimestralmente in base all'ultima tabella pubblicata; si
ribadisce che il rimborso spese non è dovuto nel caso in cui gli Istituti mettano a
disposizione dei lavoratori mezzi aziendali.
Si conviene di dar luogo all'interpretazione autentica data dalla Commissione
Paritetica Nazionale (del 30/10/98) sulla decorrenza dell'orario di lavoro:
" per località di lavoro si intende il luogo risultante dalla lettera di assunzione, o
quello successivamente assegnato. Qualora al vigile venga richiesto di passare presso la
sede o comando o caserma dell'Istituto, l'orario di lavoro decorre dalla partenza da tale
luogo".
Nota a verbale: per quegli Istituti a cui non sarà possibile applicare il
presente articolo per motivi derivanti da una particolare dislocazione sul territorio
e per una diversa organizzazione del lavoro, le parti allo stato, concordano che
entro 30 giorni dalla stipula del presente CIP, si incontreranno a livello aziendale
per definire la suddivisione del territorio in aree delimitate e ad indicare all'interno
delle stesse eventuali luoghi di raduno.

ART. 14 Buono pasto
Si conviene di aumentare il valore del buono pasto attualmente in vigore pari ad
un totale di € 3.00, dall'entrata in vigore del presente CIP, adeguamento a € 3,50 dopo
12 mesi e € 4,00 dopo ulteriori 12 mesi.
ART. 15 Indennità scorte valori
Ai lavoratori che svolgono il servizio di scorta valori, viene riconosciuta per ogni
ora di lavoro o frazione di essa, una maggiorazione sull'ordinaria retribuzione nella
misura del 10%.
Tale maggiorazione si intende cumulabile con le altre dovute a titolo di
straordinario e/o supplementare.
ART. 16 Indennità speciali
Le indennità giornaliere, previste dal vigente CCNL, dovute per ogni giornata di
effettiva presenza sul lavoro, saranno elevate nella seguente misura in euro:
Lavoratori che svolgono servizio diurno 3.20
" " " " " antirapina 4.46
" " " " notturno in posti fissi 3.69
" " " " " stradale 4.96
" " " " presso la sala conta 3.77
" in ferie, infortunio 4.08
Ruolo amministrativo 2.89
Lavoro domenicale 0.64

Nota a verbale: le OO.SS. si riservano di verificare le eventuali differenze di
retribuzione, derivanti dalla riduzione effettuata dagli Istituti, delle quote delle indennità
sopra elencate stabilite dal precedente CIP, a seguito del rinnovo della parte economica
del CCNL del 1998, che prevedevano tali cifre in maniera più bassa.
ART. 17 Formazione ed addestramento
Gli Istituti, per il periodo di validità del presente contratto, adegueranno il fondo
previsto, fino alla concorrenza di € 70.00, per il numero dei dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato.
Ciò al fine di realizzare ulteriori iniziative di addestramento e di formazione
professionale demandate dalla costituenda commissione paritetica, che dovrà essere
insediata entro 60 gg. dalla stipula del presente accordo.
ART. 18 Tutela della salute e della integrità dei lavoratori
Fermo restando quanto prescritto dall'art. 2 legge 300/70, in considerazione della
peculiarità dei servizi, gli Istituti di Vigilanza si impegnano a mettere a disposizione la
somma di € 70,00, annue procapite, al fine di pervenire alla realizzazione di misure
idonee alla tutela della salute.
Il costo di tali misure deve essere rimborsato dalle Aziende fino alla concorrenza
di € 70,00 annue procapite, previa presentazione regolare di fatture rilasciate dalle
strutture sanitarie.
ART. 19 Assistenza legale
FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL - UILTUCS UIL

contratto integrativo provinciale
Come già previsto, al lavoratore coinvolto in episodi avvenuti durante il servizio,
sarà garantita l'assistenza legale a carico degli istituti, previa richiesta scritta.
Restano esclusi i casi in cui si determini una contrapposizione di interessi tra le
parti tale da rendere effettivamente incompatibile la tutela di cui al presente articolo.
ART. 20 Danni ad automezzi
Il presente articolo è rivolto principalmente al risolvere il fenomeno degli
incidenti stradali ed a costruire una maggiore coscienza professionale che incida
concretamente sui comportamenti formali e sostanziali delle GPG, durante il servizio e
che elimini quindi, anche i fenomeni negativi all'uso non corretto degli strumenti in
dotazione che producono:
• inutili rischi alla sicurezza e alla incolumità fisica dei lavoratori;
• ingiustificati aumenti dei costi dell'Istituto, a causa del danneggiamento dei mezzi
in dotazione;
• i danni a terzi eventualmente coinvolti in incidenti stradali.
Il lavoratore ha l'obbligo di usare i mezzi dell'Azienda con la massima cura e
diligenza ed è tenuto a segnalare tempestivamente su apposita scheda predisposta
dall'Azienda qualsiasi riscontrabile difetto o guasto e necessità di manutenzione dovuti
sia all'usura sia all'utilizzo del mezzo.
ART. 21 Vestiario
Gli Istituti di Vigilanza forniranno ai dipendenti del ruolo tecnico-operativo i capi
vestiario ed equipaggiamento nella quantità e con le durate d'uso indicate e concordate
dalla Commissione Paritetica Vestiario.
Gli elementi di vestiario ed equipaggiamento devono essere utilizzati
esclusivamente in servizio e saranno restituiti all'atto della risoluzione del rapporto di
lavoro o alle scadenze di durata.

ART. 22 COMMISSIONE PARITETICA
Si costituisce la Commissione Paritetica Territoriale con lo scopo di esaminare e
derimere le eventuali controversie nascenti dalla interpretazione e gestione dei contenuti
normativi del presente CIP e CCNL.
La Commissione sarà composta da n. due……………. Componenti per parte, ed in ogni
caso la Commissione avrà poteri decisionali allorché siano presenti almeno n …uno
componenti per parte.
Si conviene di comporre altresì una Commissione Paritetica Territoriale relativamente
alle composizioni di Conciliazione ed arbitrato, nei termini e nei modi stabiliti dal
vigente CCNL.

ART. 23 Premio di risultato
Con riferimento all'art. 10 del vigente CCNL e con esplicito richiamo al
protocollo 23 luglio 1993, le parti convengono di istituire un premio annuale lordo
totalmente variabile, come illustrato nell'ipotesi elaborata ed allegata.
PREMIO DI RISULTATO
Le parti, per la determinazione dei tassi di assenteismo concordano di considerare
le assenze derivanti da:
• malattia,
• aspettativa non retribuita,
• assenze ingiustificate e
• assenze per provvedimenti disciplinari,
inferiori a giorni 31 complessivi in un anno.
Ciò premesso le parti con riferimento alla media dei tassi di assenteismo
verificatesi in ogni singola Azienda, nei due anni precedenti a quello considerato
concordano che:
• il mantenimento del tasso di assenteismo medio aziendale, darà dirittoall'erogazione di un premio di risultato annuo pari ad € 100.00 lordo per la
generalità dei lavoratori.
Per ogni singolo lavoratore che nell'anno di riferimento migliorerà il dato del
tasso di mantenimento verranno erogati ulteriori premi in base ai seguenti
parametri:
per assenze da 0 gg. a 5 gg. € 100.00; per assenze da 6 gg. a 8 gg. € 50.00;
per assenze da 9 gg. a 12 gg. € 20.00.
• Il miglioramento del tasso di assenteismo medio aziendale, darà dirittoall'erogazione di un premio di risultato annuo pari ad € 200,00 lordo per la
generalità dei lavoratori.
Per ogni singolo lavoratore che nell'anno di riferimento migliorerà il dato del
tasso di mantenimento verranno erogati ulteriori premi in base ai seguenti
parametri:

per assenze da 0 gg. a 5 gg. € 200.00;
per assenze da 6 gg. a 8 gg. € 100.00;per assenze da 9 gg. a 12 gg.
€ 40.00.
Resta inteso che nella eventualità in cui ci fosse un peggioramento sul tasso di
riferimento, nulla spetterà né a livello generale, né a livello individuale.
Il premio di risultato verrà erogato ai dipendenti con la retribuzione del mese di
marzo.
In caso di assunzioni nel corso dell'anno ai dipendenti verrà garantito il premio
riparametrato in dodicesimi, considerando la frazione superiore ai 15 gg. come mese
intero.
In caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell'anno, ai dipendenti verrà
garantito un premio di € 100,00, riparametrato in dodicesimi, considerando la frazione
superiore ai 15 gg. come mese intero.
Il premio verrà erogato per la prima volta ed in via sperimentale entro l'anno
2004, relativo all'anno 2003.
Le parti concordano fin d'ora di rincontrarsi semestralmente al fine di ricercare le
eventuali opportune modifiche da concordare, tese ad ottimizzare il funzionamento del
premio di risultato.

ART. 24 Decorrenza e durata
Il presente Contratto Provinciale decorre dal 01.09.02 salvo le diverse decorrenze
in esso previste, ed avrà validità non inferiore a 48 mesi a partire dalla sottoscrizione del
presente accordo e si rinnoverà alle medesime condizioni e durata se non disdetto da una
delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza, comunque le parti convengono di
rincontrarsi allo scadere del primo biennio (2006) per la verifica e la rivisitazione
eventuale delle parti economiche.
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del C.C.N.L.
vigente ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

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