Revoca di nomina a GPG: illegittimo il provvedimento che non dia conto dell'accertamento delle cause dell'inaffidabilità e della sua attualità .
by Mauro Di Pace
Con la sentenza n. 1890 del 2 aprile 2010, il Consiglio di Stato ha stabilito che la revoca del decreto di nomina a GPG non può basarsi su fatti risalenti, e non accertati come incidenti, in concreto, sull'affidabilità della GPG.
Infatti, benché l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in materia si basi sul principio di prevenzione rispetto all'abuso di armi, occorre tenere presente che i procedimenti di nomina, sospensione e revoca relativi alle guardie giurate coinvolgono il diritto al lavoro, costituzionalmente tutelato (art. 35 Cost.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso in appello numero di registro generale 1489 del 2010,
proposto da:
R. S., rappresentato e difeso dall'avv. Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;
contro
U.T.G. – Prefettura di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione V, n. 09584/2009, resa tra le parti, concernente
REVOCA DECRETO DI NOMINA A GUARDIA PARTICOLARE GIURATA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e udito per le parti l'avvocato Biancardi;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, il sig. R. S. impugnava il decreto in data 22/9/2009 con il quale il Prefetto di Napoli aveva revocato la sua nomina a guardia particolare giurata lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 42, 43 e 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti , travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta;
Ritenuto che con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione V, respingeva il ricorso, in ragione del potere ampiamente discrezionale attribuito all'Amministrazione dalla normativa richiamata;
Ritenuto che l'appellante contesta la sentenza di primo grado criticandone il contenuto;
Ritenuto che l'appello debba essere accolto in quanto l'Amministrazione non ha indicato nessun elemento ostativo direttamente riferibile alla condotta dell'appellante ma solo alcune occasioni nelle quali egli è stato controllato in compagnia di persone sospette, peraltro per la gran parte risalenti ad oltre dieci anni prima dell'adozione del provvedimento impugnato;
Ritenuto che il provvedimento impugnato incide direttamente sulla posizione professionale dell'appellante, che lavora sulla base della sua nomina a guardia giurata;
Ritenuto che pur nella prevalenza dell'interesse pubblico alla prevenzione di uso improprio delle armi nella specie si evidenzi anche l'affidamento dell'appellante nella validità del titolo rilasciatogli dall'Autorità amministrativa per il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
Ritenuto, pertanto, che nel caso concreto la potenziale inaffidabilità dell'appellante debba essere più adeguatamente accertata, con riferimento a suoi comportamenti o ad una costanza di frequentazioni dubbie ovvero mediante qualsiasi elemento utile;
Ritenuto, in conclusione, che in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata il ricorso di primo grado debba essere accolto annullando, per l'effetto, il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;
Ritenuto che le spese di entrambi i gradi del giudizio debbano essere integralmente compensate
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, per l'effetto annullando, nei termini di cui in motivazione, il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 APR. 2010.
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