Guardie particolari giurate e requisito della buona condotta morale.
by Mauro Di Pace
Con la sentenza che pubblichiamo di seguito, il Consiglio di Stato ha ribadito il principio per cui la valutazione del requisito della buona condotta morale richiesto ai fini del rilascio (in questo caso: del rinnovo) del decreto di GPG deve essere condotta in concreto.
Nella fattispecie, al ricorrente fu negato il rinnovo del decreto di GPG per due episodi segnalati alla Prefettura dalle forze di Polizia.
In primo luogo, egli fu fermato durante un controllo di polizia, ed il passeggero che era in macchina con lui si trovava in possesso di un certo numero di involucri contenenti marijuana. Il ricorrente non fu indagato né imputato, e in seguito anche la posizione del passeggero veniva archiviata in sede penale.
In secondo luogo, si segnalava che il ricorrente fu colto in conversazione con un soggetto nei confronti del quale pendevano diverse denunce penali.
La Prefettura, quindi, negava il rinnovo sulla base del principio di cautela.
Ebbene, secondo il Consiglio di Stato "la valutazione di segno negativo ai fini del rinnovo della licenza di p.s. di cui trattasi deve, tuttavia, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità , la reiterazione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato vengano ad incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende, esigibili per potere aspirare al rilascio della licenza di polizia."
Di seguito il testo della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da S. F., rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Campise, con domicilio eletto in Roma, via B. Croce, n. 49, presso lo studio dell'avv.to Luigi Vulcano;
contro
- la Questura della Provincia di Crotone, in persona del Questore p.t.; la Prefettura di Crotone, Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto p.t., e il Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. I^, n. 294/2007 del 04.04.2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate e le relative note difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 26 febbraio 2008 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l'avv. Vulcano per delega dell'avv.to Campise e l'Avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
IN FATTO
1). Con provvedimento n. 1086/2005/Areal – P.A. in data 11.10.2005 il Prefetto della Provincia di Crotone, in esito a richiesta di rinnovo del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata del sig. F. S. formulata dall'Istituto di Vigilanza "Corpo Vigili Notturni S.r.l.", con sede in Crotone, disposta istruttoria ed acquisite le deduzioni dell'interessato ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, rigettava detta richiesta e contestualmente disponeva la revoca del porto d'armi rilasciato per l'esercizio dei compiti di guardia giurata.
Il Prefetto perveniva a detta determinazione sulla scorta di informazioni fornite dal locale Comando dei Carabinieri contrarie all'accoglimento dell'istanza in relazione alle "frequentazioni sociali" dello S. con "soggetti controindicati, nominativamente individuati dall'Arma C.C.", incidenti sul "possesso del prescritto requisito dell'affidamento di non abusare di autorizzazioni di polizia, e ciò in forza di un apprezzamento soggettivo fondato su analisi prognostiche preordinate alla salvaguardia di profili di sicurezza pubblica, attesa anche la particolare delicatezza delle mansioni, quali quelle di agente giurato, abilitate dal possesso del titolo di cui trattasi con il relativo porto di pistola".
Avverso detta determinazione lo S. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per la Calabria assumendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Avverso la pronunzia reiettiva il sig. S. ha proposto atto di appello e, a confutazione delle conclusioni del primo giudice, ha dedotto:
- che, in base alle acquisizioni istruttorie che hanno preceduto l'emanazione del provvedimento gravato, non emergono elementi in fatto idonei a mettere discussione il possesso dei requisiti di buona condotta e di incensurabilità , affidabilità ed assenza di precedenti penali non colposi, che possano giustificare il diniego del rinnovo della nomina a guardia giurata;
- che i rilievi istruttori circa la "frequentazione di soggetti controindicati" si configurano generici e non indicano obiettive circostanze di tempi e di luoghi;
- che un fatto del tutto episodico e segnatamente l'essere stato colto in conversazione con un coetaneo con precedenti per reati militari non possono in sé integrare la perdita del requisito della buon condotta.
L'Amministrazione dell'Interno si è costituita in giudizio ed ha contraddetto ai motivi di impugnativa concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 26 febbraio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
IN DIRITTO
1). Come accennato nell'esposizione del fatto la valutazione del Prefetto circa il mancato possesso da parte del sig. S. del requisito della buona condotta, ai fini del rinnovo della licenza per l'esercizio di compiti di guardia giurata, si collega a note informative del locale Comando dei Carabinieri che hanno ascritto all'odierno appellante la frequentazioni di soggetti qualificati dall'Arma come "controindicati".
Nei rapporti rassegnati al Prefetto l'organo di Polizia perviene a tale conclusione assumendo a riferimento due episodi in cui è stato coinvolto lo S..
Il primo di essi si collega all'accertamento del possesso da parte di soggetto trasportato sull'autovettura dello S. di involucri contenenti sostanze stupefacenti di "tipo marijuana". Il secondo episodio consiste nell'essere stato colto intento a conversare nel centro di Comune di Strangoli con tale G.P., nei cui confronti pendono denunce penali.
Il T.A.R., nel respingere il ricorso, ha assunto a riferimento l'ampia sfera di discrezionalità che caratterizza il giudizio dell'Amministrazione sul possesso dei requisiti morali e di affidabilità richiesti per lo svolgimento del servizio di rilievo pubblico di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, che comporta il congiunto rilascio della licenza al porto d' arma.
Osserva la Sezione che la valutazione di segno negativo ai fini del rinnovo della licenza di p.s. di cui trattasi deve, tuttavia, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità , la reiterazione nel tempo, l'idoneità a coinvolgere l'intera vita familiare, sociale e di relazione dell'interessato vengano ad incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull'assenza di mende, esigibili per potere aspirare la rilascio della licenza di polizia.
Ciò premesso, sotto un primo profilo, l'istante difesa ha correttamente posto in rilievo che nessuna condotta illecita risulta direttamente ascritta allo S., né nei suoi confronti pendono denunzie per comportamenti riprovevoli sotto il profilo penale o amministrativo.
Tantomeno dai due episodi cui è fatto riferimento nei rapporti di polizia può desumersi un collegamento dello S. con soggetti stabilmente dediti ad attività delittuose o legati ad associazioni del crimine organizzato.
Quanto al primo di essi dagli atti versati in giudizio emerge che nei confronti del soggetto trovato in possesso di sostanze stupefacenti è stata disposta l'archiviazione dell'azione penale per i reati di violazione del t.u. n. 309/1990, mentre nessuna addebito di reato in concorso risulta sia stato ascritto allo S. come capo di imputazione.
Quanto al secondo episodio il semplice colloquio, nell'ambito di una ristretta comunità qual è quella costituita dalla popolazione del Comune di Strangoli ove risiede lo S., con persona che sia incorsa in violazione della legge penale non può assurgere ad elemento idoneo ad influire sulla perdita del requisito di "buona condotta morale", trattandosi di fatto del tutto isolato che, per i modi e le circostanze riferite dall'Autorità di P.S., in alcun modo si colora di profili di illiceità .
Per quanto su esposto vanno condivise le censure formulate dall'appellante di eccesso di potere per insufficienza dell'istruttoria e di assenza dei presupposti giustificativi del provvedimento prefettizio ostativo al rinnovo della licenza di p.s., non emergendo dai fatti del tutto episodici in cui si è trovato coinvolto lo S. elementi sintomatici che siano espressione di una condotta non improntata all'osservanza delle comuni regole di convivenza civile, delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, che possa risolversi nella perdita del requisito di buona condotta morale prescritto dall'art. 138 del t.u. n. 138/773 per il rinnovo della nomina a guardia giurata..
Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e va, in conseguenza, accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento con esso impugnato.
Le spese e onorari seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2000,00 (duemila/00) per il giudizio di primo grado ed in euro 3000,00 (tremila) per quello di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in complessivi euro 5000,00 (cinquemila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. VI – nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2008 , con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere rel. ed est.
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Francesco Bellomo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 MAG. 2008.
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