CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LECCO
VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO
INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO DA VALERE PER TUnE LEGUARDIE PARTICOLARI GIURATE DIPENDENTIDEGLI ISTITUTI D1 VIGILANZA PRIVATA DELLA CITTà€ DI LECCOE PROVINCIA
Addì, 4 marzo 2005 tra Dr Ennio Suttini, Dr Graziano Poletti, Avv. Giuseppe Monti, in rappresentanzadelle Associazioni Datoriali e delle Aziende operanti nella provincia di Leccoe- la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Roberto Baselli-. la FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Celestino Corni-la UILTUCS-UIL rappresentata dal Sig. Fabrizio Bonfanti C/-la UGL Sicurezza Civile, rappresentata dal Sig. Gianni De Martini-con la partecipazione del Sigg.riMenna, Poerio, Riva, Casciello, Ornodei, Busnelli, De lorio, De Grazia,Rusconivisti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente con particolare riferimentoall'art. 10, il Contratto Integrativo Provinciale del 6 aprile 1998rivendicativa presentata dalle OO.SS come sopra costituiterilevato : - che le parti come sopra individuate dichiarano di voler dare applicazione all'art. 10 del C.C.N.L. vigente che consente di procedere alla. stipula delpresente Contratto Integrativo Provinciale; . . . .-che le parti, come sopra individuate, per la dovuta coerenza alleproblematiche inerenti il momento congiunturale sul piano socio economico,nel rigoroso rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali di seguitopattuito, dichiarano di aver completato il confronto che, per l'intera durata delpresente accordo, dovrà svilupparsi unicamente con riferimento alle materiequi contenute e10 quelle previste dal CCNL. Quanto sopra rilevato si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale premessaLe parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire unamaggiore qualificazione delle relazioni'sindacali ai vari livelli.Le parti esprimono forte preoccupazione circa la situazione occupazionale e leprospettive del settore.Da quanto sopra deriva i'esigenza di porre particolare attenzione da parte deisoggetti firmatari sui problemi concernenti il mantenimento e lo sviluppo dellaoccupazione.L'attenzione di cui sopra deve attuarsi mediante un confronto tra le parti atto afar fronte alle esigenze di una domanda di servizio sempre più qualificatauna offerta che deve presentare caratteristiche di flessibilità .-Le parti, inoltre, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto dicompetenza, iniziative idonee a garantire una ulteriore crescita dei livelliqualitativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell'ambito di unaequilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livellioccupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delleGuardie Particolari Giurate addette ai servizi.
VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE Articolo 1Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in manieraunitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Città di Lecco eProvincia in tutte le aziende in qualunque forma costituite che svolgano attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma degli artt. 134 e ,seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed il relativopersonale dipendente.Articolo 2Il presente Contratto Integrativo Provinciale, per tutto il periodo della suavalidità , deve essere considerato un complesso normativo unitario edinscindibile che annulla e sostituisce, per le materie qui trattate, ad ogni effettole norme di tutti i precedenti " contratti integrativi, accordi speciali, usi econsuetudini anche locali.Per quanto non previsto dal presente convigenti in materia e quelle del CCNL vigente.
DIRITTI DI INFORMAZIONE - RELAZIONI SINDACALI TERRITORIALI Le parti concordano di definire un sistema di relazioni sindacà li da applicarsi alivello territoriale ed aziendale, così da esperire quanto previsto dal vigenteCCNLArticolo 3A livello territoriale, le Associazioni Imprenditoriali, di norma ogni anno entro lafine di mano, forniranno alle OO.SS. su loro richiesta nell'ambito dellaCommissione 1 Ente di cui all'art. 4 elementi conoscitivi complessivi per ilsettore degli istituti di vigilanza, al fine di valutare I'andamento settoriale edoccupazionale e di individuare eventuali problemi emergenti ed i possibiliinterventi circa:1. I'andamento delle attività produttive ed occupazionali;2. i dati più significativi e le tendenze del mercato del lavoro locale, inrelazione alle necessità formative:3. condizioni ambientali di lavoro e applicazione 626194;4. problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratoriconoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organinativi eper consentire alle Aziende di impiegare al meglio le risorse umane inmodo adeguato alle nuove esigenze.5. L'andamento dei dati relativi al premio di risultato di cui all'art. 17 delpresente CIP. . .Su tali problemi seguirà esame congiunto.Le analisi e le proposte saranno sottoposte, anche attraverso l'organismoparitetico, agli enti pubblici competenti, affinché ne tengano conto nellaloro programmazione.
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO AZIENDALE Le Aziende, di norma entro metà febbraio di ogni anno, forniranno alleRSUIRSA elo, dove non esistenti, alle 0O.SS. informazioni circa: ,1. l'andamento e le prospettive aziendali e relativi risvolti occupazionali;2. programmi di investimento;3. modifiche organizzative del lavoro e10 tecnologiche che abbianoconseguenze sulla situazione occupazionale e10 le eventuali iniziativeformative e di riqualificazione professionale, anche attraverso l'utilizzo difondi pubblici e10 europei;4. informative sull'applicazione D.lgs n.626194 e successive modifiche;5. sistemi di orario di lavoro ed organizzazione ad essi connessa;6. andamento dei dati relativi al premio di risultato di cui al presente CIP(entro metà marzo) in modo articolato7. Informazioni in merito all'utilizzo della banca oreSu tali tematiche, anche a richiesta di una delle parti RSU/RSA, e/o OO.SS.seguirà un esame congiunto a carattere semestrale con l'azienda.Ulteriori incontri potranno essere effettuati a richiesta delle parti, qualora sidetermini la necessità
ENTE BILATERALE/Organismo paritetico territorialeArticolo 4Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire unamaggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale cheaziendale, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsaljilità .Le parti, dunque, ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto dipropria competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelliqualitativi dei servizi prestati dalle aziende nell'ambito di una equilibrataprospettiva di sviluppo che salvaguardia ed incrementi i livelli occupazionali eprofessionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle GuardieParticolari Giurate addette ai servizi.Le parti sociali, fermo quanto stabilito dal C.C. N. L,, si propongono dicostituire entro 12 mesi un Organismo Paritetico Territoriale che predisponga:- proposte di programmi e moduli formativi che tengano conto di quantorealizzato a livello nazionale- individui eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio, ivicomprese le esercitazioni al tiro- interventi di promozione delle pari opportunità - Si faccia promotore di iniziative positive per il settore innanzi alleAutorità Il suddetto Organismo Paritetico Territoriale sarà composto da 4 componentieffettivi e 4 supplenti per ciascuna delle parti firmatarie del presente CIP.L'O. P. T., avrà anche lo scopo di esaminare le questioni relative a :a) vigilanza circa la corretta applicazione del Contratto CollettivoNazionale di settore ed il presente Contratto Integrativo Provinciale; b) analisi dei rischi e rvdazione di eventuali condizioni minime disicurezza, anche alla luce di quanto predisposto dalla Legge 626194;C) analisi della domanda e dell'offerta settoriale e relative osservazioni;d) verifica dei tempi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioniabilitanti all'attività o alle mansioni di Guardia Particolare Giurata;e) rapporti istituzionali, con particolare riferimento alle problematiche delsettore e alle modalità di esecuzione dei servizi nonch6 degli standardqualitativi;f) attività di studio e di proposta in merito alle disposizioni emanate dalleautorità ;g) predisposizione di una Commissione Provinciale di Conciliazione disettore all'interno dell'organismo Paritetico.L'0.P.T. si riunisce di norma entro 30 giorni a richiesta di una delle parti insede da concordarsi di volta in volta.La suddetta Commissione Provinciale di Conciliazione terrà i propri incontri, dinorma, entro 20 giorni a richiesta di una delle parti in sede da concordarsi divolta in volta.L'O. P. T. assorbirà le funzioni e le competenze di ogni e qualsiasi altracommissione esistente a livello provinciale.Qualora, in applicazione delle normative contrattuali nazionali, dovesse esserecostituito un Ente Bilaterale decentrato, le parti si incontreranno per recepirenel presente sistema di relazioni eventuali aspetti ad esso connessi.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Articolo 5Nel periodo decorrente dal 1" aprile 2005 fino al 31 maggio 2005, fatte salve leesigenze aziendali di servizio, le Aziende indicheranno ai dipendenti unprogramma di servizio periodico, a seconda del sistema di orario in essere (adesempio ottomana, settimana, sestina) concernenti le fasce orarie di lavoro;eventuali variazioni saranno comunicate agli interessati con sufficienteanticipo. Tale procedura avrà carattere puramente sperimentale e, alla fine delperiodo, le parti si incontreranno a livello aziendale per verificare la valenza ditale esperimento e concordare l'eventuale prosecuzione e le sue modalità :a) Rotazione tra serviziLe Direzioni Aziendali, compatibilmente alle esigenze di espletamento deiservizi, si dichiarano disponibili all'effettuazione di una rotazione di normabimestrale del personale tra i vari tipi di servizi sia diurni che notturni in mododa poter garantire equità nei carichi di lavoro tra le Guardie Particolari Giurate.Il passaggio tra i servizi notturni e diurni e viceversa dovrà avvenire incoincidenza con i giorni di riposo.I lavoratori, che oggi non effettuano la rotazione, potranno farne esplicitarichiesta scritta e motivata, la quale verrà esaminata a livello aziendale nello spirito di quanto sopra esposto. livello aziendale, trimestralmente, le parti firmatarie dell'accordo siincontreranno per verificare le richieste di rotazione, motivate, pervenute daidipendenti in forma scritta per verificare:-I'avvenuto accoglimento o meno delle stesse;-le modalità pratiche con le quali la rotazione sarà eventualmente effettuata-le motivazioni che non hanno consentito I'accoglimento delle richiesteb) Ristrutturazione zone di pattugliamentoLe Direzioni Aziendali dichiarano la propria disponibilità a realizzare unulteriore miglioramento nell'organizzazione dei servizi di pattugliamento.A tal fine gli Istituti si impegnano ad organizzare e strutturare tecnicamente iservizi, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, dei tempi di esecuzione,dell'intensità locale di rischio così da salvaguardare l'integrità fisica deidipendenti, delle mutate situazioni di mercato e del sempre maggior impiego ditecnologie.In tal senso verranno fatti incontri a livello aziendale tra Direzione eRSU/IRSA ovvero, ove non esistenti, con le 0O.SS.C) Servizi antirapina, di zona stradale e di scorta armataLe Aziende devono fornire e i lavoratori devono utilizzare le dotazioni previstedal Regolamento della Questura e dalle Leggi vigenti.d) ArmaLe Direzioni Aziendali intensificheranno l'addestramento alla conoscenzadell'arma ed al tiro, ciò per consentire la massima sicurezza e garanzia dellavoratore in sexizio.Tali iniziative verranno contrattate a livello aziendale tra Direzione edR.S.U./RSA e le OO.SS..In tal senso si concorda che i lavoratori si eserciteranno all'uso dell'armaGli Istituti si impegnano a prendere contatti con i responsabili della struttura"tiro a segno" onde favorire la massima funzionalità e garantire che gli orari diaddestramento siano compatibili con le esigenze dei lavoratori, in rapporto alservizio da svolgere.L'azienda corrisponderà su richiesta scritta della guardia forfettariamente edomnicomprensivamente un rimborso delle spese corrispondente all'importo diore 1 (una) della normale retribuzione per ogni esercitazione e ore 1 (una) perla sessione di rinnovo e comunque solo per le volte espressamente previstedalla normativa in vigore.Per le suddette esercitazioni saranno messi a disposizione dalle aziende ed aloro carico un numero di colpi calibro mm 9 X 21 dell'arma da fuoco come danormativa vigente in ambito provinciale per ogni Guardia Particolare Giurata;tali colpi saranno pagati per le esercitazioni previste dal regolamento delQuestore, cui si aggiungono i colpi per il rinnovo.Le aziende provvederanno a pagare il costo di accesso al tirassegnoconvenzionato.Qualora, in casi eccezionali, la GPG si rechi presso un poligono non~~ ~convenzionato gli verrà riconosciuto ;n rimborso pari nel massimo a quantoprevisto nelle convenzioni aziendali.Le Aziende si impegnano fin da ora ad esaminare le eventuali richieste disingole GPG in deroga .ai principi di cui al 5" e 6" comma purché sianoconformi ad eventuali usi già in essere nelle singole realtà aziendali. Nota di chiarimento a verbale:Si specifica che anche per le precedenti vigenze contrattuali il pagamentodell'ora di cui al presente articolo, non trattandosi di pagamento di retribuzionené di prestazione lavorativa, è sempre stata solo a seguito di espressarichiesta scritta da parte dell'interessato come peraltro accade a seguito diprassi consolidata.
GARANZIE OCCUPAZIONALI Articolo 61) L'Istituto uscente, con la massima tempestività e comunque primadell'evento, darà formale notizia di cessazione di appalti che potrebberocompromettere il mantenimento dei livelli occupazionali e l'organizzazione dellavoro alle 0O.SS. competenti per territorio e firmatarie del presente ContrattoIntegrativo Provinciale fornendo, contestualmente, tutte le informazioni utili inrelazione ai turni, ai nastri orari ed agli organici.L'istituto subentrante, anch'esso con la massima tempestività possibile ecomunque prima del verificarsi dell'evento, darà a sua volta formalecomunicazione alle OO.SS competenti per territorio e firmatarie del presenteContratto Integrativo Provinciale in merito all'organizzazione del nuovoservizio.2) Ove una delle parti (OO.SS., Istituto uscente, Istituto subentrante) neravvisasse la necessità saranno effettuati con le OO.SS incontri di verificapreventivi all'evento considerato, circa le condizioni inerenti all'organizzazionedel lavoro ed al mantenimento dei livelli occupazionali.3) Ove, per comprovate ed oggettive difficoltà non fosse possibile effettuaretali incontri preventivamente, gli stessi saranno cornunqi!e effettuati al piùpresto possibile.L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere laprioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l'inizio del nuovoservizio.4) Nel corso di tali incontri verranno verificati l'eventuale necessità di mobilità territoriale e professionale emergenti, allo scopo di, definire congiuntamenteadeguate soluzioni onde garantire i livelli occupazionali secondo criteri daconcordare tra le parti.5) Qualora nel corso dell'incontro le parti concordino sulla necessità ditrasferimento di personale da un Istituto all'altro, in conseguenza di quantosopra, ai lavoratori trasferiti verrà assicurato il mantenimento del proprio livelloprofessionale."
ORARIO E TURNI DI LAVORO - RIPOSI E PERMESSI PER ILPERSONALE DEL RUOLO TECNICO-OPERATIVO".Articolo 7. a) Le parti concordano, in materia di orario di lavoro. conformemente aquanto previsto dal C.C.N.L. vigente, di attuare il sistema 6 + 1 + 1ovvero il sistema 5+1. A fronte dell'eventuale esigenza aziendale dicambiare il regime orario vigente, le parti si incontreranno perconfrontarsi in ordine alle modalità attuative per transitare da unsistema di orario all'altro. E' inoltre fatta salva previo accordo con laRSUIRSA e10 0O.SS. la possibilità di ricorrere a differenti sistemi diorario.b) Ove in applicazione del sistema di distribuzione dell'orario di lavoro, di cui alprecedente comma, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero fissato, per il sistema 6+1 +1, in 7 (sette) oree 15 (quindici) minuti di lavoro e, per il sistema 5+1, in sette ore dilavoro giornaliere, si darà luogo al recupero delle quote orariegiornaliere non lavorate (nel limite di 1 ora giornaliera).Il lavoratore dovrà recuperare la differenza in altri giorni non oltre ilmese successivo.C) Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo e, pertanto nellagiornata interessata al recupero non dovrà essere corrisposto alcuncompenso e10 maggiorazione per la parte di orario effettuato a titolo diluogo alla riduzione della retribuzione.d) Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore presti la sua opera neigiorni di permesso, al lavoratore stesso, oltre alla normale retribuzionemensile di cui all'art. 92 del vigente c.c.N.L., verrà corrisposta la quotagiornaliera di tale retribuzione con la maggiorazione prevista dalsuccessivo art. 11 correlata alle ore prestate.Le indennità speciali di cui all'art. 64 del c.c.N.L. vigente sono dovutesolo in presenza di prestazione lavorativa di durata non inferiore al 50%del normale orario giornaliero di lavoro qui previsto.e) Nel caso eccezionale in cui il lavoratore presti la sua opera per più disei giorni consecutivi e non avvenga di fatto il recupero, oltre allanormale retribuzione mensile di cui all'art. 92 del vigente c.c.N.L., egliavrà diritto alla quota giornaliera di tale normale restrizione rapportataalle ore effettivamente prestate maggiorate della percentuale previstadal successivo art. i1 e a titolo di risarcimento danni, ad un ulteriore50% di una quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cuiall'art. 92 del vigente CCNL.Le parti dichiarano che nella determinazione del risarcimento del dannosi è tenuto conto della condizione di miglior favore riferita allapercentuale di maggiorazione per lavoro festivo.Le indennità speciali di cui all'art. 64 del c.c.N.L. vi-ente sono dovute,solo in presenza di prestazione lavorativa di durata non inferiore al 50% del normale orario giornaliero di lavoro qui previsto.Qualora il riposo di legge venga spostato e reccl2eratosuccessivo, al lavoratore spetterà unicamente la maggiorazione del25% trattandosi di attività discontinua.f) il presente articolo annulla e sostituisce eventuali accordi aziendaliprecedentemente stipulati e10 applicati in materia.g) Le .parti si danno atto che il complesso che precede così come lasuccessiva determinazione del periodo di ferie è inscindibile in quantofinalizzato all'applicazione del sistema 6+1 +l (ogni sei giorni di lavoroun giorno di riposo ed un giorno di permesso) qui previsto.h) Le parti si danno reciproco atto che agli assunti in Contratto diFormazione e Lavoro si applicano le norme relative a'l'orario di lavoro,così come stabilite nel presente articolo anche in materia di lavorostraordinario.i) Le parti concordano di creare un conto di banca ore provinciale dicomplessive ore 120 per anno da utilizzare per un massimo di un oraper ogni giornata di lavoro. Per dette ore verrà riconosciuta lamaggiorazione prevista per la banca ore di cui al CCNC.FERIEArticolo 8a) In caso di applicazione del sistema 6+ l + 1 il personale del ruolo tecnico- operativo ha diritto, per ogni anno di servizio prestato. ad un periodo di ferie pari a 24 giorni di lavoro. b) All'inizio di ogni anno, entro il mese di febbraio le Direzioni Aziendaliper tutti i lavoratori dipendenti che deve prevedere, di norma, il godimentodelle ferie mediante scorrimento per gli anni successivi e nei periodi definiti alivello aziendale, tenuto conto della particolare caratteristica del servizioprestato.Le ferie potranno essere godute durante l'intero anno solare fermo restandoche un periodo di ferie non potrà essere inferiore a 21 giorni di calendarioconsecutivi, tra marzo e ottobre con inizio coincidente, se possibile. con ilgiorno di riposo o permesso.C) La festività cadente nel periodo di ferie dà diritto al pagamento di un 26esimodella normale retribuzione in sostituzione della stessa.
CONGEDI MATRIMONIALI Articolo 9Al dipendente che contrae matrimonio durante il periodo di prova sarà concesso un congedo straordinario di giorni 7 non retribuiti.Fermo restando, nel resto, quanto disposto dall'art. 84 del vigente CCNL.Si precisa che il congedo matrimoniale retribuito, per tutto il personale,decorrerà nei due giorni precedenti quello della celebrazione del matrimonioavente valore civile.L'avvenuto matrimonio dovrà essere dimostrato con il relativo certificato.A richiesta del lavoratore e compatibilmente con le necessità organizzativedel congedo matrimonialeRIMBORSIArticolo 10I dipendenti comandati temporaneamente a prestare servizio ad una distanzasuperiore ai 5 Km, dall'area in cui prestano abitualmente servizio. salvo chetale provvedimento non comporti l'avvicinamento all'abitazione dei dipendentistessi, hanno diritto ad un rimborso chilometrico.Con il presente articolo si intende rimborsare le spese vive di trasporto come indicateNella tabella ACI rapportate alla autovettura di cui dispongono eusate dai dipendenti con il limite massimo di una autovettura con cilindratamassima di 1300 cc (Hyundai GETZ) e rapportata ad una percorrenza di25.000 Km annui limitatamente alle voci costi variabili di percorrenza:consumocarburante, olio lubrificante, manutenzione, gomme e retribuendo le ore diviaggio come orario normale, mentre nel caso di utilizzo di veicoli di cilindratainferiore si farà riferimento alle corrispondenti tabelle A.C I. rapportate allastessa percorrenza e tenuto conto delle medesime voci di costo sopraindividuate.Nel rimborsare le indennità di cui sopra non si terrà ovviamente con!o dei primi5 Km.Premesso che con il CIP del 6.4.98 la provincia di Lecco è stata suddivisa indue aree omogenee orizzontali (Area Nord e Area Sud), entro le quali,preferibilmente e compatibilmente con le esigenze aziendali, le G.P.G.verranno comandate a prestare servizio, con il presentedefinite le seguenti aree omogenee,-Area Nord: riva lago sponda esterna del lago, con origine dai confine nord delcomune di Mandello Lario (Mandello Lario incuso in area sud)-Area Sud: resto della provinciale GPG dovranno essere impiegate, compatibilmente con le esigenzeaziendali, all'interno delle aree di pertinenza e, qualora comandateoccasionalmente a prestare la propria opera in un'altra area, decorrerà quantoprevisto dal primo comma dell'art. 10 in materia di rimborsi, finoall'assegnazione definitiva alla nuova area.
MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NEIGIORNI DI PERMESSO E DI RIPOSO Articolo 11-20% per la prima ora prestata nei servizi fissi oltre i limiti dell'orario giornalierocontrattuale;-30% per le ore di servizio prestate.nei giorni feriali oltre i limiti dell'orariogiornaliero contrattuale nei servizi stradali ed equiparati, e per le successiveoltre la prima ora nei restanti servizi;- 50% per le ore di lavoro prestate nei giorni di festività nazionali edinfrasettimanali;- 50% sulla quota giornaliera rapportata alle ore prestate, n?! caso in cui illavoratore presti la sua opera per più di sei giorni consecu!i~i e non avvenga difatto il recupero entro il mese successivo;- 25% sulla quota giornaliera rapportata alle ore prestate nei giorni dipermesso, qualora per esigenze di servizio il lavoratore venga chiamato allavoro in tali giorni;- 25% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui ali'art.92 del vigente c.c.N.L. nel caso in cui il lavoratore presti la sua opera per piùdi sei giorni consecutivi e il recupero avvenga entro il mese successivo.Con la firma del presente CIP, le maggiorazioni ivi previs'? non verranno piùapplicate ma resteranno in vigore per tutto il personale in forza alla data dellastipula.
VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO Articolo 12All'atto dell'assunzione le aziende a proprie spese forniscono in uso ad ognilavoratore del ruolo tecnico-operativo, l'equipaggiamento così come approvatodalle competenti autorità .Per gli istituti che forniscono la divisa tattica/mimetica ci si atterrà alla modalità di distribuzione di cui all'allegato 1. Per gli altri istituti si applicherà la dotazioneprevista dal precedente CIP.L'indennità di vestiario in atto viene eliminata ed assorbita dai trattamentiprevisti con il presente CIP e considerati complessivamente migliorativi.Articolo 12 bisAl personale in forza alla data del 1.1.05 al quale viene erogata l'indennità di vestiario, con la busta paga relativa al mese di febbraio 2005 verrà riconosciuto un importo di euro 50,00 (cinquanta/OO) omnicomprensivo~
MALATTIA E INFORTUNIO Articolo 13Fermo restando quanto previsto dal vigente C.C.N.L. e .quanto dispostodall'art. 5 – l. 300/70 per il controllo delle assenze per malattia, le particoncordano quanto segue.Il lavoratore assente e tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alleore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 disponibile per le visite di controllo per tutti igiorni in cui dura la malattia.Il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda delle eventualidocumentabili necessità di assentarsi dal proprio domicilio dalle ore 10 alle ore12 e dalle ore 17 alle ore 19 per visite, prestazioni ed accertamentispecialistici.In mancanza delle comunicazioni previste dalla normativa richiamata o In casodi ritardo nella trasmissione della stessa, l'assenza si considera ingiustificatacon le conseguenze di legge e contrattuali previste.Ogni mutamento di indirizzo durante. il periodo di malattia o infortunio nonprofessionale deve essere comunicato per iscritto all'azienda entro il giorno incui detto mutamento avviene.Il lavoratore dovrà preavvisare l'azienda circa la data della ripresa del lavoro inmodo da consentire alla stessa l'organizzazione e la copertura del sewizio,come previsto dal CCNL.
DANNI AGLI AUTOMEZZI Articolo 14Premesso:1) Che il presente articolo è volto principalmente a ridurre il fenomeno degliincidenti stradali ed a costruire una 'maggiore coscienza professionale, cheincida concretamente sui comportamenti formali e sostanziali delle GuardieParticolari Giurate dipendenti, durante il servizio, e che elimini, quindi, anche ifenomeni negativi nell'uso non corretto degli strumenti in dotazione, cheproducono:a) inutili rischi alla sicurezza ed alla integrità fisica dei lavoratori;b)ingiustificati aumenti dei costi dell'lstituto, a causa del danneggiamento deimezzi in dotazione che, in quanto beni strumentali, costituiscono patrimoniodell'azienda e sono, nel contempo, strumenti di lavoro;C) i danni a terzi eventualmente coinvolti in incidenti stradali. 2) Che è volontà delle parti evitare il contenzioso riportandosi, per quantoriguarda il risarcimento dei danni, alla normativa di cui al presente articolo. 3) Che, fermo restando quanto previsto dalle leggi in materia di responsabilità per danni, si è ravvisata l'opportunità di far luogo ad una precisaregolamentazione dei criteri da adottare, in sede aziendale, per il risarcimentodei danni provocati ai mezzi avuti inimputabile. al lavoratore.Ciò premesso, le parti concordano:A) Il lavoratore ha l'obbligo di usare i mezzi dell'azienda con la massima cura ediligenza e pulizia.Il lavoratore è tenuto a segnalare, tempestivamente, su apposita schedapredisposta dall'azienda, qualsiasi riscontrabile difetto o guasto o necessità dimanutenzione dovuti sia all'usura che all'utilizzo del mezzo.B) Nel caso di danni ai mezzi avuti in dotazione dall'azienda, per fatto O colpaimputabile al lavoratore, il risarcimento del danno stesso sarà a carico dellavoratore nella misura, per ogni sinistro, indicata nel prospetto di cui alsuccessivo punto G.Nel caso di contestazione in ordine alla responsabilità del lavoratore siprocederà alla verifica, in contraddittorio tra l'Azienda e Lavoratore, avantiall'Organismo Paritetico Territoriale.Le somme dovute dal lavoratore saranno trattenute in busta paga dal salariomensile con rate non superiori a Euro 40,OO = (quaranta100) cadauna ecomunque di importo proporzionale all'entità del danno in un periodo, dinorma, non superiore ad un anno, salvo casi particolari cl o di rilevanteimporto da concordare fra le parti.C) Il dipendente è responsabile per le contravvenzioni a lui elevate, nel caso dimancato rispetto delle vigenti norme di circolazione stradale, salvo casi dieffettiva emergenza e necessità .D) Quanto previsto nel precedente punto B) del presente a?icolo per dannicausati agli automezzi si intendono a titolocarrozzeria, alle dotazioni di bordo, freni, sterzo, gomme e cerchioni e alleparti meccaniche, in conseguenza di incidenti o sinistri in senso lato, esclusicioè i guasti derivanti alla meccanica dal normale uso del mezzo, i qualirimangono a totale carico dell'azienda.E) L'azienda si impegna a predisporre la scheda automezzo, a far eseguire leriparazioni segnalate ed a tenere i mezzi in buona efficienza medianteperiodici controlli e a prowedere tempestivamente alle necessarie riparazionie10 sostituzioni di parti.F) il lavoratore non è autorizzato ad usare l'automezzo che non sia efficientedal punto di vista meccanico (freni, sterzo, gomme).G) Il risarcimento del danno, per ogni sinistro, a carico del lavoratore èdeterminato nella seguente misura:1° incidente: nessun addebito2° incidente: 25% con un massimo di 160,OO Euro (centosessanta100)3° incidente: 35% con un massimo di 350,OO Euro (trecentocinquantalO0)4° incidente : 40% con un massimo di 700,OO Euro (settecentoIO0)isuccessivi: 50% con un massimo di 900,OO Euro (novecento/OO)H) Decorsi due anni senza che accada no incidenti o sinistri dovuti a fatto e1 ocolpa imputabile al lavoratore, il meccanismo di graduazione così comeprevisto al precedente punto G), ripartirà dall'inizio.I) L'azienda metterà a disposizione di un fondo, gestito dall'Ente Territoriale(OPT) di Lecco, il 15% (quindici percento) delle somme raccolte. L'Ente potrà destinare queste somme anche per premiare i lavoratori che si siano distinti per avere un lungo periodo di servizio alla guida di automezzi senza incidentiL) Nel caso di contestazione in ordine alle responsabilità del lavoratore relativaall'incidente occorso, si procederà alla verifica in contraddittorio tra Azienda elavoratore, eventualmente assistito da rappresentanti sindacali, pressol'organismo Paritetico Territoriale.
TRATTAMENTO ECONOMICO DichiarazioneLe parti concordano di confermare la dichiarazione di cui a1 precedente CIP,che di seguito viene riportata:"Le parti confermano che, conformemente a quanto stabilito in conformità quanto previsto dall'art. 23 del vigente CCNL, vigili assunti al V e VI livello, peri primi 24 mesi di servizio, percepiranno la normale retribuzione di cui all'art.60 del CCNL vigente e le indennità di cui alI'art.39 del CCNL \/igente."
INDENNITA' Articolo 15~ ~Si riporta e si conferma integralmente il testo dell'articolo 16 del precedenteCIP del 6.4.1 998 Lecco:"Con riferimento al punto e) dell'art.8 del CCNL vigente le parti intendonoarmonizzare le indennità presenti a livello locale con quel12 previste dall'art.39del citato CCNL. Pertanto, con effetto dal 1°gennaio 1998, a tutto il personalein forza, verranno corrisposte le indennità con le modalità e negli importi fissatidall'art.39 del vigente CCNL. Le quote eccedenti,da calcolarsi in cifragiornaliera, continueranno ad essere erogate al persona!e già data del 1°gennaio 1996 per ogni giorno di effettiva presenza e da computarsial solo fine del calcolo della 13" mensilità e permessi sindacali. Dette quote .eccedenti, dovranno essere assorbite da futuri aumenti, a medesimo titolo,decisi in sede di rinnovo del CCNL di settore.
PRESTAZIONE SOSTITUTIVA DI MENSA Articolo 16Premesso che:con decorrenza 31 dicembre 1997 l'indennità di mensa provinciale e stataannullata;dal 1° gennaio 1998, a tutti i lavoratori ricompresi nei livelli quadro, 1 super,1°,Il", III super, III, IV super e IV è stata corrisposta una prestazionesostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva presenza attraversoI'erogazione di un buono pasto.Con decorrenza 1° gennaio 2001 il buono pasto è passato a Euro 3,62;Le parti concordano che le GPG inquadrate ai livelli quadro. 1 super, Il,", IIIsuper, III, IV super e IV verrà corrisposta una prestazione sostitutiva di mensaper ogni giornata di effettiva presenza attraverso I'erogazione di un buonopasto con i valori di seguito individuati:A far data dal 1°gennaio 2005 verrà erogato un buono pasto del valore diEuro 3,92A far data dal 1°gennaio 2006 verrà erogato un buono pasto pari a Euro 4,22A far data dal 1°gennaio 2007 verrà erogato un buono pasto pari aEuro 4,52A far data dal 1" gennaio 2008 verrà erogato un buono pasto pari a Euro 4,82 A far data dal 30 luglio 2008 verrà erogato un buono pasto pari a Euro 5.05Le parti concordano che I'erogazione della prestazione sostitutiva di mensaavviene ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 314 del 2settembre 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219197 di cui si allega iltesto e della circolare del Ministero delle Finanze 23.12.97 n. 326/e.Essendo la prestazione qui erogata sostitutiva del servizio di mensa la, stessanon incide su alcuna voce retributiva (13A, 14A, T.F.R. ecc.).La normativa di cui sopra verrà applicata a far data dal 1" gennaio 2005 daparte di tutti gli Istituti firmatari il presente contratto. Eventuali condizioni dimiglior favore rimarranno in vigore limitatamente al personale in forza che, allastessa data, già ne usufruiva.Qualora intervenissero modifiche legislative o normative concernenti gli onericontributivi e fiscali a carico delle aziende o disposizinni che vanitichinoquanto sopra concordato le parti concordano di ritrovarsi per addivenire asoluzioni alternative a costi aziendali complessivamente inr-!!erati.
PREMIO DI RISULTATO Articolo 17Con riferimento al punto K) art:. 10 del c.c.N.L. vigente e con esplicito richiamoal protocollo 23 luglio 1993 e alle disposizioni di legge in materia le particonvengono di istituire un premio annuale &totalmente; variabile correlatoai risultati conseguiti dalle aziende e subordinato ad indici attribuibili alpersonale come di seciuito specificati.Visto l'art. 10 punto K) del c.c.N.L. vigente, le parti individuano nella presenzacollettiva al lavoro il parametro oggettivo proprio del settore ai fini delladeterminazione del premio di risultato così come definito dallo stesso punto K)del citato art. 10.In ragione di quanto sopra, le parti dichiarano che ai fini del presente articolo: 1. sarà presa in considerazione unicamente l'effettiva presenza al lavoro conriferimento al numero teorico di giornate di lavoro annualmente lavorabili e,dunque, per il 6+1 +l giornate n. 250 (giornate da riproporzionaresimilmente negli altri sistemi orari);2. in deroga a quanto previsto nel precedente punto 1 ), devono intendersiconvenzionalmente utili ai fini del calcolo del numero delle giornate dieffettiva presenza, anche le assenze dovute ad astensione obbligatoria permaternità . ricoveri ospedalieri in reparto, permessi sindacali;3. nessun premio, neppure quello di cui alla quota B), sarà dovuto nel caso incui non si raggiungesse l'obiettivo indicato nel premio di cui alla quota A4. non si conteggeranno ai fini del calcolo del premio i giorni lavorati per iquali viene già pagata una maggiorazione.A) Risultato aziendale.A ciascun lavoratore, con la retribuzione del mese di aprile dell'annosuccessivo a quello di maturazione, verrà erogato, al solo personale in forza atale data, un premio per un importo lordo annuo di 65.00 Euro per gli anni2005, 2006, 2007 e 2008, in caso di mantenimento di una media provinciale diassenteismo, con riferimento ad ogni anno di competenza, inferiore o pari al 12% calcolato sulla base del numero di giornate di lavoro contrattualmentepreviste come innanzi determinato.B) Risultato individualePer lo stesso personale in forza alla suddetta data e sempre con laretribuzione del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, aisoli lavoratori che, sulla base del sistema di distribuzione dell'orario di lavoro inessere nella propria azienda avranno lavorato per un numero annuo digiornate di lavoro normale contrattualmente previste pari o superiori:n. 220 giornate nel sistema 6+1+1 (da riproporzionare negli altri sistemiorari)Al raggiungimento della soglia minima, per ogni giornata ulteriore di lavoro,come sopra individuata, verrà riconosciuto un premio di:anno 2005: 5.00 Euro da 220 a 230 giorni lavorati e un premio di 9,00 Europer ogni giornata superiore alla 230 e fino alla 250 (esempio del sistema6+1 +l, da riportare per altre distribuzioni orarie)anno 2006: 5,00 Euro da 220 a 230 giorni lavorati e un premio di 10.25Euro per ogni giornata superiore alla 230 e fino alla 250 (esempio delsistema 6+1 +l, da riportare per altre distribuzioni orarie)anno 2007: 5,00 Euro da 220 a 230 giorni lavorati e un premio di 11.25Euro per ogni giornata superiore alla 230 e fino alla 250 (esempio delsistema 6+1+1, da riportare per altre distribuzioni orarie)* Anno 2008: 5,00 Euro da 220 a 230 giorni lavorati; un premio di Euro 1130per ogni giornata lavorata superiore alla 230 e fino alla 250 (esempio delsistema 6+1 +l, da riportare per altre distribuzioni orarie)Per i lavoratori part-time il premio sarà riparametrato in relazione all'orariosvolto fermo restando quanto sopra.L'importo del premio, come sopra determinato, non inciderà su alcuna voceretributiva (13/14/T.F.R, ecc. ).Il premio di risultato come sopra composto nelle quote A) e B) verrà corrisposto ai lavoratori che avranno maturato almeno dodici mesi,considerando la frazione superiore a 15 giorni come mese intero di anzianità aziendale nell'anno di competenza del premio.In deroga a quanto sopra previsto, il premio verrà riconosciuto pro quotaanche al personale che, anche se non più in forra al momentodell'erogazione, sia uscito dall'azienda in corso d'anno in seguito allamaturazione della pensione per anzianità e10 vecchiaia.Le parti, quanto sopra premesso, ribadiscono che il parametro oggettivo proprio del settore, ai fini della determinazione del premio di risultato cosìcome definito dallo stesso punto K) dell'art. 10 del c.c.N.L. vigente, è statoindividuato nella presenza collettiva al lavoro.
NORME A TUTELA DELLE GUARDIE PARTICOLARI GIURATE (Articolo 18a) A tutti i lavoratori neo-assunti verrà concesso una anticipazione fino a Euro600,OO (seicento100) per l'acquisto dell'arma.Tale anticipazione verrà restituita mediante una trattenuta, sulla retribuzionemensile, in un periodo non superiore all'anno.Le aziende rimborseranno a tutti i lavoratori e sino ad un massimo di Euro600,OO (seicento100) il danno subito dal lavoratore qualora allo stesso venissesottratta l'arma di proprietà in conseguenza di fatti criminosi occorsi duranteI'orario di lavoro e sempre che il fatto criminoso non sia stato facilitato danegligenza della Guardia Particolare Giurata nell'esecuzione del servizio.Al fine di agevolare il lavoratore che decida di adeguarsi al calibro 9x21 e ciòcomporti l'acquisto di una nuova arma, verrà concesso l'anticipazione di cui alprimo paragrafo.Le aziende, se lo riterranno opportuno, potranno procedere alla stipula diapposita polizza al fine di far fronte all'obbligo qui assunto. b) Le aziende corrisponderanno ai lavoratori chiamati a testimoniare avantialle Autorità o chiamati a rendere chiarimenti e10 informazioni alledell'ordine per cause di servizio. preposte la quota oraria dellaretribuzione di cui all'art. 60 del vigente CCNL per ogni ora che si sia resanecessaria a rendere la testimonianza fino ad un massimo dj ore 2 (due) perogni chiamata anche se riferita alla stessa vicenda giudiziaria.Nulla sarà dovuto al lavoratore in caso di sue responsabilità sui fatti oggettodella convocazione.Il lavoratore dovrà consegnare all'azienda la certificazione rilasciata dallapreposta Autorità cui ha reso testimonianza, chiarimenti e10 informazioni. C) Le aziende, su richiesta, assicureranno ai lavoratori, a mezzo diprofessionisti dalle stesse indicati, i'assistenza legale gratuita qualora per fatticonseguenti all'esecuzione del servizio fossero sottoposti a procedimentigiudiziari e sempre che nei fatti all'origine dei procedimenti giudiziari non sidovessero riscontrare situazioni di contrasto con gli interessi dell'azienda.Detta assistenza legale, inoltre, non sarà prestata in quei procedimentigiudiziari all'origine dei quali vi sia un comportamento di colpa o dolo dellaG.P.G.. d) Nel,caso di decesso di parenti di primo grado verranno concessi 3 (tre)giorni di permesso retribuito, in adempimento alla normativa di legge vigente; e) Nel caso di nascita di figli verrà concesso 1(uno) giorno di permessoretribuito; f) le parti concordano nel riconoscere che, con l'effettuazione della visita medica effettuata annualmente per il rilascio del porto d'arma si assolve alleeventuali prescrizioni connesse al monitoraggio della salute dei lavoratori Guardie Particolari Giurate cosi come disciplinato dal D.Lgs. 626194 e 532199per tutte le patologie che abbiano protocollo medico sanitario identico a quellooccorrente per il rilascio del porto d'arma. g) Nel caso in cui, senza dolo o colpa grave del lavoratore quest'ultimovenga comunque sottoposto al provvedimento amministrativo dellasospensione o ritiro della patente, l'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, impiegherà il lavoratore in servizi per i quali non è necessario il ,possesso della patente.
DECORRENZA E DURATA Articolo 20Il presente accordo avrà validità di anni quattro dal 1" gennaio 2005 e scadrà V31 dicembre 2008, e comunque sino al termine del periodo di moratoriacontrattuale che potrà essere determinato dal prossimo c.c.N.L.DICHIARAZIONEArticolo 21Le parti si danno atto che, con il presente accordo, è stato definito quantoprevisto dall'art. 10 del c.c.N.L. vigente.