R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952, art. 6 Cassazione PenaleVigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate 1. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal questore a norma del R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952 (disciplina del servizio delle guardie particolari giurate) (art. 249, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - R.D. n. 635 del 1940 -), il quale stabilisce all'art. 6 che le infrazioni al decreto stesso sono punite a termini dell'art. 17 del R.D. n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tale disposizione riguarda le infrazioni alle modalità di espletamento del servizio da parte delle guardie particolari giurate, in difformità delle disposizioni impartite dal questore, sotto la cui diretta sorveglianza il servizio è posto. Invece, l'espletamento di un servizio abusivo di vigilanza è punito con la sanzione dell'art. 140 del R.D. n. 773 del 1931.Sez. I, sent. n. 7092 del 07-07-1986 (cc. del 16-01-1986), Colonna (rv173342).