Cassazione CivileSez. Lav., sent. n. 8337 del 29 Luglio 1995 L'attività delle guardie giurate non può ritenersi ontologicamente discontinua o di semplice attesa o custodia, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 sulla limitazione dell'orario di lavoro, con equiparazione a quella dei custodi e guardiani diurni e notturni, previsti ai nn. 1 e 2 della tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, ma la discontinuità delle loro mansioni può affermarsi solo se risulta da un accertamento in concreto compiuto caso per caso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito - in una causa relativa all'applicabilità del contributo a favore del fondo per la disoccupazione previsto, in riferimento alle retribuzioni corrisposte per lavoro straordinario, dall'art. 5-bis del R.D.L. n. 692 del 1923, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955 n. 1079 - aveva escluso la discontinuità del lavoro prestato da guardie giurate dipendenti da un istituto di vigilanza, valutando in punto di fatto, tra l'altro, la previsione da parte dei contratti collettivi e degli ordini di servizio dello svolgimento dell'attività in continua condizione di allerta e con notevole attenzione e concentrazione).Sez. Lav., sent. n. 8337 del 29-07-1995, Istituto di vigilanza della Provincia diFrosinone c. I.N.P.S (rv 493484).