L'attivita' delle guardie giurate non puo' ritenersi ontologicamente discontinua o di semplice attesa o custodia, ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 sulla limitazione dell'orario di lavoro, con equiparazione a quella dei custodi e guardiani diurni e notturni, previsti ai n. 1 e 2 della tabella di cui al r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657, ma la discontinuita' delle loro mansioni puo' affermarsi solo se risulta da un accertamento in concreto compiuto caso per caso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito - in una causa relativa all'applicabilita' del contributo a favore del fondo per la disoccupazione previsto, in riferimento alle retribuzioni corrisposte per lavoro straordinario, dall'art. 5 bis del r.d.l. n. 262 del 1923, introdotto dalla l. 30 ottobre 1955 n. 1079 - aveva escluso la discontinuita' del lavoro prestato da guardie giurate dipendenti da un istituto di vigilanza, valutando in punto di fatto, tra l'altro, la previsione da parte dei contratti collettivi e degli ordini di servizio dello svolgimento dell'attivita' in continua condizione di allerta e con notevole attenzione e concentrazione). Cassazione civile sez. lav., 29 luglio 1995, n. 8337 Giust. civ. Mass. 1995,1450