L'art. 3 della l. 20 maggio 1970 n. 300 vieta i controlli sull'attivita' lavorativa, cioe' sui modi e i tempi della prestazione oggetto del contratto di lavoro; non vieta gli accertamenti a mezzo personale di sorveglianza su deviazioni che abbiano rilevanza penale e che siano chiaramente estranee al concetto di attivita' lavorativa. Tribunale Milano 29 ottobre 1981, Tributi 1982, 129 (s.m.). Sono legittimi i controlli finalizzati alla scoperta di irregolarita' nelle operazioni di cassa quando non si differenziano dalle comuni operazioni poste in essere dagli abituali clienti e si concretizzano quindi in controlli che il cliente medio e accorto potrebbe in qualsiasi momento operare. Pretura Milano 12 ottobre 1981, Tributi 1982, 126. La legittimita' o meno dei controlli disposti dal datore di lavoro nell'attivita' dei dipendenti va valutata alla luce del disposto dell'art. 3 della l. 20 maggio 1970 n. 300, posto a tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori; ne deriva che tali controlli non devono essere effettuati "ad personam" ne' essere operati con modalita' tali da ledere la dignita' dei lavoratori. Pretura Milano 12 ottobre 1981, Tributi 1982, 126. La violazione dell'art. 2 l. 20 maggio 1970 n. 300, colpisce il consiglio di fabbrica e le organizzazioni sindacali nella stessa attivita' sindacale in occasione di assemblee e scioperi e danneggia i singoli lavoratori che si possono sentire sottoposti ad un illegittimo controllo, lavoratori di cui entrambe le associazioni rappresentano gli interessi. La facolta' di ottenere il risarcimento del danno nella forma della pubblicazione della sentenza ex art. 186 c.p. e' legittima perche' rispecchia i generali principi che i nostri codici sanciscono in tema di risarcimento del danno e di esecuzione civile, che tendono a garantire la riparazione della lesione nella forma piu' efficace ai fini della eliminazione del danno subito. Quando soggetto danneggiato e' un ente collettivo e il bene offeso e' unicamente non patrimoniale la pubblicazione e' la sola forma specifica possibile esistente per riparare alla lesione subita. Pretura Milano 20 marzo 1981, Dir. lav. 1982, II,108. Anche la sola presenza di guardie giurate puo' determinare il reato di cui all'art. 2 legge n. 300, non essendo necessaria la prova che tale presenza sia finalizzata ad un controllo dei lavoratori. Cio' e' confermato dal fatto che qualora si avesse tale finalita' di controllo si potrebbe ricadere con estrema facilita' nelle violazioni dell'art. 8 (divieto di indagini) o dell'art. 28 (comportamento antisindacale) dello stesso Statuto. Non e' necessario che la presenza delle guardie giurate sia tale da far sorgere un clima di sospetto facendo sentire i lavoratori controllati; la stessa "ratio" della norma impone un legame tra la causa che vieta (l'eccesso delle guardie) e l'effetto che vuole evitare (il deterioramento del clima aziendale), ma cio' senza rendere necessario un accertamento circa l'effettivo manifestarsi di questo deterioramento, ma solo valutando se la qualita' della presenza delle guardie fosse potenzialmente sufficiente a produrre l'effetto che la legge vuole evitare. Pretura Milano 20 marzo 1981, Dir. lav. 1982, II,108. L'art. 3 dello statuto dei lavoratori si riferisce ai controlli sull'attivita' lavorativa, vale a dire sui modi e sui tempi della prestazione che e' oggetto del contratto e non vieta percio' che siano accertati in un certo modo, diverso da quello effettuato dal personale di sorveglianza, deviazioni che, presa l'occasione del rapporto di lavoro, rappresentano fatti di rilevanza penale, chiaramente estranei al concetto di attivita' lavorativa. Ne consegue l'illegittimita' dei controlli effettuati da agenti investigatori e la configurabilita' della giusta causa di licenziamento nelle irregolarita' di cassa da essi accertate ad opera del dipendente. Tribunale Milano 29 ottobre 1981, Orient. giur. lav. 1981, 1122. Scopo dell'art. 2 l. 20 maggio 1970 n. 300, nell'intenzione del legislatore, era quello di inibire il controllo sulla normale attivita' lavorativa, ivi