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Re: Cambio modalità contrattuale dal 5+2 al 6+1+1 |
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Maestro
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7/11/2007 4:47 Gruppo:
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IL caso: per esigenze aziendali è necessario eliminare la turnazione 5+2 in turnazione 6+1+1
IL parere legale: stabilito che il lavoratore di fronte a questa richiesta abbia ferma volontà di opporsi, e quindi di mantenere la turnazione 5+2, innanzitutto è a carico del lavoratore dimostrare che la turnazione 5+2 è di sua spettanza e per questo occorre che abbia possibilità di fornire documentazione ( onere della prova ) esibendo ad esempio lettera di assunzione, anche le buste paga ( meglio se fornite con un calendario ) possono essere documenti validi nel sostenere quale sia la turnazione spettante al lavoratore, questo non certo nei confronti del datore di lavoro in quanto ben conosce la turnazione che il lavoratore espleta da qui la richiesta di copia di lettera assunzione è un paradosso che tradisce per dimostrazione la perdita smarrimento da parte del lavoratore documento attestante la turnazione 5+2 e quindi una difesa debole e pertanto va esclusa in prima istanza, il fatto della richiesta del passaggio al 6+1+1 già in sè dimostra per esclusione che il lavoratore non pratica questa turnazione. IL cambio turno è legalmente valido, o meglio il datore lo ottiene solamente per contratto, e il contratto è firmato da ambo le parti ( datore di lavoro e lavoratore ) in questo caso è un contratto di tipo individuale che ha la sua natura nel diritto civile e quindi al di fuori del diritto sindacale che può tramite accordo collettivo trasformare le turnazioni esistenti. IL caso manu1805: per chiaro riprendo il testo di un messaggio precedente << Da contratto l'azienda lo può fare per esigenze aziendali. Naturalmente devono consegnarti una lettera dove sarà indicata tale modifica, che tu dovrai firmare per accettazione. Ad ogni modo consulta il tuo contratto aziendale. Sul mio c'è scritto espressamente che l'azienda lo può fare >> il commento di questo testo è il seguente: non è possibile esprimere una valutazione in relazione ad un contratto che non si conosce in quanto qui non visibile, escludendo una erronea od una omessa lettura dello stesso, quanto riportato potrebbe essere corretto solamente se il contratto aziendale prevede in capo al lavoratore una turnazione temporanea che ha ragione di esistere in funzione di precise condizioni, quando queste vengono meno il lavoratore ritorna alla sua turnazione originale, cioè non esiste una altalena tra turnazioni ma una turnazione caratteristica e definitiva rilevabile in contratto con opzione ad una turnazione differente dalla prima in relazione alle richieste di mercato, esempio lavoratore 6+2 / 6+1+1 con servizio espletato in via continuativa dal lunedì al venerdì il sabato e la domenica il datore di lavoro non sà come impiegarlo viene passato temporaneamente al 5+2, in seguito questo servizio cessa quindi le condizioni che permettevano il 5+2 vengono meno quindi il lavoratore ritorna alla sua turnazione di origine tuttavia se il 5+2 non era temporaneo resta la 5+2 salvo eventualmente diverso nuovo accordo, è importante sottolineare come il passaggio ad altra turnazione è dovuto al contratto, non certo alla lettera che lo comunica che ha solo valore informativo come nel caso di serpico19, in quanto empiricamente posso dire che al momento non esistono accordi collettivi che giustifichi il cambiamento turno di serpico19 e questo lo dimostra il fatto che il datore di lavoro sta chiedendo la trasformazione della turnazione, diversamente il datore comunicherebbe ai lavoratori che a far data dal tal giorno la turnazione di lavoro sarà la seguente ovvero la 6+1+1 e questo per contratto, e non occorre firmare per accettazione semmai per ricevuta. Per concludere a prescindere che il lavoratore firmi o meno l'accordo individuale non vi sono gli estremi per una vertenza in quanto è un'azione che risolve le liti nell'ambito dell'interpretazione di contratti o la loro applicazione, semmai si può parlare di soprusi, vessazioni, angherie, persecuzioni o ancor meglio mobbing, che il lavoratore subisce come pressioni per persuaderlo a firmare un documento o come ritorsione per non averlo fatto, resta da approfondire le eventuali differenze economiche esistenti tra il 5+2 e il 6+1+1 e non sono poche un fra tutte il 6+1+1 è un 7+1 ( lo dice il CCNL ), e questo è un buo motivo da parte del datore per trasformare la turnazione. Non si conosce il contenuto della lettera a cui manu1805 accenna, pertanto non è possibile stabilire se è una lettera che si limita a comunicare gli effetti di un contratto già esistente richiamandolo oppure se ha valore di contratto individuale. L'orientamento che di questi tempi che si registra è che il baricentro delle relazioni sindacali è spostato verso il datore di lavoro, pertanto non è da escludere che in questi casi il datore per carenze di norme in contratto, e in alternativa all'ottenimento di uno nuovo che preveda il cambio turno cerchi di ottenere questo per altre strade ( furberie ) persuadendo il lavoratore a firmare e per accettazione e con questo ottiene ciò che vuole in barba alla contrattazione, cioè il datore passa il lavoratore ad altro turno non in ragione del contratto esistente ma per gli effetti della firma che ottiene dal lavoratore. ps la parola permesso è termine generico nel CCNL è usata per indicare: permessi sindacali, permessi retribuiti lavoratori studenti, permessi per handicap, permessi donatori di sangue etc e anche l'ottavo giorno della settimana lavorativa della turnazione 6+1+1 e quindi come già detto trattandosi di permesso e non di riposo vuol dire che eventualmente non fruendone non è più un 6+1+1 ma un 7+1 e con differenza in soldi rispetto al 6+2 e al 5+2. asterisco
Data invio: 26/3/2009 23:36
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